L’installazione di ascensori ed ausili per disabili (montacarichi, servoscala e rampe) in casa sono interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e, come tali, rientrano tra i lavori di edilizia libera.
A chiarirlo il Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018) che elenca tali interventi tra le opere di edilizia libera, in attuazione dalla disciplina sulla Scia:
Rientrano tra gli interventi realizzabili senza titoli abilitativi anche l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di dispositivi sensoriali, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari (legati alle necessità dei soggetti disabili).
Per quanto riguarda invece l’installazione di un ascensore esterno, nel caso di “manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”, si richiede la CILA e, nel caso l’ascensore sia visibile dallo spazio pubblico, l’autorizzazione paesaggistica.
Ascensori ed ausili per disabili: condominio
Cosa bisogna fare per installare un ascensore o un ausilio per disabili in condominio? La Legge 13/1989 prescrive che “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili”. Il portatore di handicap può anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso gli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.